Ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 tutti i professionisti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini il domicilio digitale di Posta Elettronica Certificata – PEC Il recente Decreto n.76/2020 dispone che in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, l’Ordine dovrà procedere alla sospensione dall’esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
IMPORTANTE
La casella PEC deve essere controllata con regolarità in quanto su essa possono transitare comunicazioni ufficiali di importanza rilevante e tra queste anche la notifica delle cartelle esattoriali – multe etc. PERTANTO si raccomanda di prestarvi particolare attenzione!