Obbligo Posta PEC

Obbligo PEC

Ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 tutti i
professionisti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare ai
rispettivi Ordini il domicilio digitale di Posta
Elettronica Certificata – PEC
Il recente Decreto n.76/2020 dispone che in caso di
mancato adempimento del suddetto obbligo, l’Ordine
dovrà procedere alla sospensione dall’esercizio
della professione fino alla comunicazione del
domicilio digitale.

IMPORTANTE

La casella PEC deve essere controllata con
regolarità in quanto su essa possono transitare
comunicazioni ufficiali di importanza rilevante e
tra queste anche la notifica delle cartelle
esattoriali – multe etc. PERTANTO si raccomanda
di prestarvi particolare attenzione!

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